Il testo della sentenza del Tar Lazio che dice no alle trivellazioni alle Tremiti

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Puglia contro l'autorizzazione concessa alla Petrolceltic dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministero dello Sviluppo Economico per le trivellazioni nel mare delle Tremiti.
Ecco, di seguito, il testo integrale della sentenza.




N.  08210/2012 REG.PROV.COLL.
N.  05403/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5403 del 2011, proposto da:
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Nicola Colaianni, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero Per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Petroceltic Italia s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Alessandra Sandulli e Andrea Trotta, con domicilio eletto presso Andrea Trotta in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;
Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberta De Lisio e Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;
Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Provincia di Foggia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Martino, con domicilio eletto presso Sergio Delvino in Roma, via Angelo Emo n.56;
per l'annullamento
del decreto 29.3.2011 n. 126 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il quale è dichiarata la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione della prima fase del programma di lavori collegato al permesso di ricerca idrocarburi d505 B.R.-E.L. al largo delle coste abruzzesi e molisane (40 km NO di Punta Penna), rilasciato alla Petroceltic Italia s.r.l. (già Petroceltic Elsa s.r.l.);

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Molise e di Petroceltic Italia s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO
In data 6.4.2009 la Petroceltic Elsa s.r.l. - denominata dal 16.9.2009 Petroceltic Italia s.r.l. – formulava istanza di compatibilità ambientale per la prima fase del programma dei lavori relativo a ricerca di idrocarburi nel sottofondo marino in un’area al largo delle coste abruzzesi e molisane (40 km NO di Punta Penna).
Previ pareri favorevoli acquisiti in fase interlocutoria, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale degli interventi, con decreto 29.3.2011 n. 126.
La Regione Puglia formula il presente ricorso avverso il provvedimento ministeriale, lamentando di non essere stata consultata in ordine alla fattibilità degli interventi, né di aver ricevuto comunicazioni dirette in proposito.
Si sono costituiti in giudizio, chiamati in causa, le Amministrazioni statali resistenti e la Petroceltic Italia s.r.l., che nelle memorie prodotte affermano la correttezza ed esaustività della procedura seguita.
La Regione Molise e la Provincia di Foggia hanno presentato memorie adesive.
La causa è passata in decisione all’udienza del 7 giugno 2012.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Regione Puglia, nella specie, va infatti considerata regione (direttamente) interessata ai sensi degli artt. 24, comma 2, e 25 , comma 2, del D. Lgs. n. 2006, anche se l’intervento si colloca al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia marine fissata dal nuovo testo dell’art. 6, comma 17 del D. Lgs. n. 152/2006.
In primo luogo, va osservato che la fascia di rispetto è stabilita per delimitare un’area entro la quale vige il divieto assoluto delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi; mentre le attività che si svolgono a distanza maggiore non sono vietate a priori, bensì assoggettate a una complessa valutazione, la quale non può non coinvolgere i prospicienti territori costieri (anche insulari) con le relative popolazioni, attesa l’unitarietà dell’ecosistema con le potenziali e attuali interrelazioni che esso presenta (cfr. la nozione di impatto ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006). E infatti la L. n. 9/91 fa riferimento anche alle attività di prospezione che si svolgono sulla piattaforma continentale; mentre la primaria responsabilità dello Stato a tale riguardo, rilevante per il diritto internazionale, non esclude che nell’ordinamento interno acquistino rilevanza anche le posizioni delle articolazioni territoriali della Repubblica, in considerazione del particolare rango costituzionale delle stesse.
Alla stregua di queste premesse, sarebbe formalistico ritenere che il prescritto coinvolgimento delle regioni nel procedimento di VIA, alla stregua degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 152/2006, riguardi solamente le attività incluse nel territorio e nelle acque territoriali, ma non la piattaforma continentale destinata allo sfruttamento economico delle risorse.
Con riferimento al caso in esame è sufficiente considerare che, considerate le notorie caratteristiche del Mare Adriatico, una distanza della sede dell’intervento di poche decine di chilometri dalle Isole Tremiti - che rientrano nel territorio della Regione Puglia - non può con ogni evidenza non considerarsi significativa al fine di coinvolgere la medesima regione nel procedimento di VIA, in quanto l’impatto potenziale sull’ecosistema marino e sulle attività connesse alla pesca riguarda tutte le zone circostanti e non solamente quelle dell’Abruzzo e del Molise.
La giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare come l’utilizzo della tecnica dell’air gun sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell’operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dal passaggio della nave (cfr. TAR Puglia - Lecce, sez. I, 14 luglio 2011, n. 1341). E in questa sede è sufficiente rimarcare il riferimento al carattere potenziale dell’impatto ambientale, in quanto non si tratta - con riferimento alle censure a carattere procedimentale - di pervenire a una valutazione in concreto sull’assenza di pregiudizio ambientale, ma più semplicemente di prefigurare, alla stregua di una considerazione prima facie, quali siano i territori anche soltanto potenzialmente coinvolti dalle conseguenze dell’intervento.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Francesco Arzillo, Consigliere
 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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